Ci stiamo avvicinando alla data del 21 dicembre 2023, a due anni dall’entrata in vigore della Legge 2015/2021, che aveva portato novità e cambiamenti per il ruolo di Preposto. Uno di questi cambiamenti ha portato alla modifica della periodicità della formazione per tale ruolo, che è divenuta biennale (precedentemente era previsto ogni 5 anni)!
Ad oggi, rispetto al momento dell’entrata in vigore siamo in possesso di maggiori informazioni e chiarimenti in merito ai normali dubbi emersi dopo le modifiche introdotte, cerchiamo di seguito di riepilogare i principali adempimenti per le aziende:
CHI E’ IL PREPOSTO?
E’ OBBLIGATORIO INDIVIDUARE I PREPOSTI?
E’ stato recentemente pubblicato un interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha chiarito questo punto! L’istanza di interpello ha posto i seguenti quesiti:
• Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
• Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione
• Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro
• Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori
Il parere ricevuto riporta le seguenti considerazioni:
Interpello n. 5/ 2023
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023.
“(…) la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che
sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.”
Quindi al nostro quesito iniziale possiamo rispondere nel modo seguente:
- In ogni azienda il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare i lavoratori che, in base alle loro compentenze, hanno compiti di sorveglianza e monitoraggio ai fini della sicurezza;
- Solo in aziende di piccole dimensioni si considera, come extrema ratio, la possibilità da parte del datore di lavoro di effettuare autonomamente la sorveglianza dell’attività;
QUALI SCADENZE DI FORMAZIONE DEVO RISPETTARE PER I PREPOSTI?
L’aggiornamento normativo del 2021 faceva riferimento ad un nuovo accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022, che avrebbe dovuto riformare la formazione del ruolo di Preposto, al momento tale scadenza non è stata rispettata ma le scadenze sono state comunque chiarite!
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2022 precisa che in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, adottato dalla conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.
All’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 viene però introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o comunque qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.
Possiamo quindi ipotizzare le seguenti situazioni:
Casistica | Scadenza |
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023 |
Scadenza come da data prevista dal precedente Accordo Stato Regioni, essendo entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione |
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale previste oltre il 21/12/2023 |
Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione) |
Corso preposto o aggiornamento svolto a partire dal 21/12/2021 |
Scadenza biennale come da Legge di Conversione n. 215/2021 |
L’obbligo del mancato aggiornamento biennale sarà sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell’INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.
COSA DEVO FARE PER LA MIA AZIENDA?
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