Il Datore di Lavoro è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze, come previsto dal D. Lgs. 81/08, art. 43 comma 1, lettera b).
I lavoratori incaricati alla prevenzione incendi devono ricevere una specifica formazione attraverso corsi correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio incendio aziendale.
Tale formazione deve inoltre essere periodicamente ripetuta con un aggiornamento, che autorevoli fonti dei VVF fissano in triennale, avente le seguenti durate:
- Aggiornamento per addetti a rischio basso (durata 2 ore)
- Aggiornamento per addetti a rischio medio (durata 5 ore)
- Aggiornamento per addetti a rischio elevato (durata 8 ore)