Sei in regola?
Da Novembre 2022 entreranno in vigore importanti modifiche in materia di sicurezza antincendio che coinvolgerà tutte le aziende; la nuova normativa di riferimento è il DM del 2 settembre 2021, che sostituisce il precedente DM del 10 marzo 1998.
Le principali modifiche introdotte dall’aggiornamento normativo riguardano La gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, nonché la formazione ed idoneità tecnica degli addetti alla prevenzione incendi.
Punto 1. Gestione della sicurezza antincendio.
Sulla base di tale punto si prevede che il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare MISURE DI GESTIONE della SICUREZZA ANTINCENDIO in funzione dei fattori di rischio presenti nella propria realtà ed in accordo con i criteri richiamati negli Allegati I e II del Decreto.
Tali misure devono essere raccolte in un PIANO DI EMERGENZA (PGE) qualora le attività rientrino nella seguente classificazione:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (principale novità introdotta);
- luoghi di lavoro che rientrano nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151.
Il PIANO DI EMERGENZA (PGE) è un documento contenente le operazioni che i lavoratori devono attuare per prevenire situazioni di rischio in caso di emergenza ipotizzando scenari quali incendio, terremoto, inondazioni, prevedendo le modalità più efficaci per abbandonare il luogo di lavoro o le zone pericolose in modo tempestivo e sicuro (vedi focus).
Le misure per la gestione delle situazioni di emergenza previste dal Piano (PGE) devono inoltre essere provate con frequenza almeno annuale mediante una esercitazione che coinvolga tutti i lavoratori e visitatori presenti in azienda.
FOCUS: Il contenuto del PGE
- Il PIANO DI EMERGENZA redatto a cura del Datore di lavoro ottempera ad una serie di obblighi previsti dal Testo Unico della Sicurezza, il D. Lgs. 81/2008, che nell’art. 43 assegna ad esso le seguenti responsabilità:
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
- designare preventivamente i lavoratori addetti;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato sulle misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo (tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili).