A far data dal 23 dicembre 2015 il datore di lavoro non è più tenuto ad istituire e/o conservare il registro cartaceo degli infortuni, adempimento precedentemente obbligatorio in quanto istituito dal D.M. 12/9/58.
Il vecchio Registro infortuni era un documento cartaceo sul quale andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi durante l’attività lavorativa comportanti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento. Già il D.Lgs. 81/2008 aveva previsto una sua abrogazione prevedendo (art. 8 D.Lgs. 81/08) l’istituzione di un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).
Nonostante i ritardi del decreto di istituzione del SINP, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha previsto la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni dal 23 dicembre 2015. Per effetto di ciò il datore di lavoro non solo non sarà più tenuto ad istruire il registro, ma può anche omettere la sua conservazione.
Con il successivo DM Lavoro 25 maggio 2016, n. 183 si stabiliscono le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP e per il trattamento dei dati.
Il SINP ha lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Il portale è basato su un’infrastruttura dell’INAIL che serve per il funzionamento del sistema come unico canale ammesso per la trasmissione dei dati.
Infortuni, comunicazione obbligatoria:
Oggi come deve essere fatta la comunicazione all’Inail degli infortuni sul lavoro?
Innanzitutto è bene premettere che, a partire dal 12 ottobre 2017, la segnalazione deve essere fatta anche per gli infortuni cosiddetti “brevi”, della durata fino a tre giorni. Tale segnalazione, da inviarsi per via telematica all’INAIL, ha finalità statistiche ed informative e deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, utilizzando esclusivamente il nuovo servizio online “Comunicazione di infortunio”. Andranno segnalati con tale modalità tutti gli infortuni occorsi ai dipendenti che abbiano riportato una prognosi superiore ad un giorno. Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Se la prognosi riportata sul primo certificato medico è superiore a tre giorni, per il datore di lavoro assicurato all’Inail resta invece l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio. In questo caso l’obbligo della comunicazione dell’infortunio all’Istituto è assolto per mezzo della denuncia.
Tutte le segnalazioni e le denunce di infortunio devono essere trasmesse ad Inail per via telematica mediante il Cruscotto infortuni presente sul sito www.inail.it.
Nel caso in cui, a causa di eccezionali e comprovati problemi tecnici, non fosse possibile l’inserimento online, le comunicazioni di infortunio dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale Inail, all’indirizzo Pec della Direzione dell’Istituto competente per territorio, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando anche l’immagine della schermata di errore restituita dal sistema.
Sanzioni:
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro (articolo 55, comma 5, lettera h).
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 € (articolo 55, comma 5, lettera g).