Dal dicembre 2021, con la legge n. 215/2021 di conversione del decreto legge n. 146/2021, sono previste importanti novità per la figura del Preposto.
La normativa in questione ha infatti apportato modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 anche per quanto riguarda tale incarico, prevedendone l’aggiornamento biennale rispetto alla precedente quinquennalità.
All’entrata in vigore della modifica normativa, avvenuta in data 21 dicembre 2021, era prevista che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse un Accordo nel quale venissero riorganizzati i contenuti della formazione del Preposto, tale data non è stata però rispettata e ad oggi il nuovo accordo non è ancora stato emanato portando aziende e formatori a porsi domande sull’effettiva durata e contenuto della formazione e sulla scadenza di quella già svolta all’entrata in vigore dell’aggiornamento normativo.
Di seguito l’interpretazione ed il riferimento più attendibile e condivisibile sull’argomento, avvalorata anche da quanto indicato dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2022.
Sulla base della circolare sopracitata, in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni, i preposti dovranno continuare ad essere formati secondo quanto già previsto dal previgente accordo del 21 dicembre 2011, adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
In ogni caso la Legge di conversione n. 215/2021 ha definito alcuni punti importanti; una premessa fondamentale è che, essendo norma sanzionata penalmente, questa non può avere valore retroattivo – vietando la Costituzione norme penali retroattive.
All’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Ne consegue che non possono trascorrere più di 2 anni tra un corso e quello successivo.
In questa tabella si espone un riepilogo delle scadenze dei prossimi corsi preposti in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni e nel rispetto della biennalità:
Casistica | Scadenza |
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023 |
Scadenza come da data prevista dal precedente Accordo Stato Regioni, essendo entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione |
Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale previste oltre il 21/12/2023 |
Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione) |
Corso preposto o aggiornamento svolto a partire dal 21/12/2021 |
Scadenza biennale come da Legge di Conversione n. 215/2021 |
L’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell’INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.
Infine, si ricorda che la modalità streaming/videoconferenza viene equiparata alla formazione in presenza (Legge 52 del 19 maggio 2022). Decade invece la possibilità di svolgere le prime 4 ore del corso preposti in e-learning (inclusi gli aggiornamenti), come da comma 7-ter dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.