Il Decreto Legislativo 81/2008 prevede la possibilità per il datore di lavoro di ricoprire, in taluni casi, compiti di prevenzione e protezione dai rischi svolgendo direttamente le funzioni di addetto alla prevenzione incendi e di addetto al primo soccorso.
L’articolo del testo unico ove tale ruolo viene espressamente permesso è il 34 ed è stato oggetto negli anni a varie modifiche, l’ultima con il Decreto Legislativo 151/2015, il cosiddetto Jobs Act. Analizzando il testo dell’articolo potranno essere individuati i casi in cui l’assunzione del ruolo di addetto alle emergenze da parte del datore di lavoro è permessa, vi sono infatti casi specifici in cui tale situazione non è permessa, specialmente per aziende con esposizioni a rischi elevati o aventi un numero di lavoratori superiore al consentito. In tutti questi casi gli addetti alle emergenze dovranno essere individuati e nominati tra i lavoratori stessi.
Per poter svolgere compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi il datore di lavoro deve frequentare specifici corsi di formazione, la cui durata varia in funzione del tipo di attività aziendale, alla quale viene associato un determinato livello di rischio.
Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato una circolare, la n.1 dell’11 gennaio 2018, che fornisce utili spunti interpretativi per l’applicazione dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008. In particolare è interessante soffermarsi sul fatto che il datore di lavoro, nel ricoprire il ruolo di addetto alle emergenze di primo soccorso o antincendio, non sia comunque autorizzato a svolgere tali compiti da solo ma sia comunque obbligato a designare ulteriori lavoratori in numero congruo da garantire idonei interventi di primo soccorso, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di pericolo grave ed immediato (Rif.to Art. 18 D.Lgs. 81/2008).
In definitiva il datore di lavoro può, ad esclusione di determinati casi, assumere incarico di addetto alla gestione delle emergenze, avvalendosi della collaborazione di lavoratori designati e formati in numero adeguato e sufficiente in funzione della dimensione e dei rischi aziendali.
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